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OBBLIGHI PER LE IMPRESE di PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI LEGALIL’articolo 42 della legge 07/07/2009 n.88 (c.d. Legge Comunitaria) ha modificato l’articolo 2250 c.c. e l’articolo 2630 c.c. introducendo nuovi obblighi di pubblicazione di informazioni legali oltre che negli atti (Fatture, Ordini, Contratti),corrispondenza , anche sul proprio sito Web. In particolare sono stati introdotti:l’obbligo per le società di capitale (Srl e Spa)di inserire determinate informazioni legali (art.2250 c.c):
· Denominazione sociale
· Sede legale della società
· CF e P IVA
· numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese
· il numero REA
· lo stato di liquidazione della società, ecc.
· il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio
· la sussistenza di un unico socio (società unipersonale)
oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche sul sito web.
Per tutte le altre società di capitali e di persone resta l’obbligo di pubblicare le informazioni di cui ai punti precedenti negli (Fatture, Ordini, Contratti), Corrispondenza.
L’erogazione di sanzioni amministrative, in caso di inadempimento, stabilite all’articolo 2630 del c.c.
Alle società (sia di persone che di capitali) che non adempiono alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso – solo per le società di capitali – il sito web, si applicano le sanzioni previste dall’art.2630 c.c. per l’omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di €.206 ad un massimo di €. 2.065 da applicare, di regola, per ciascun componente dell’organo di amministrazione.
La facoltà di pubblicare nel Registro delle imprese atti in altra lingua della Comunità europea.
Per le sole società di capitale (Srl, Spa e Sapa) è previsto l’accesso al registro delle imprese “multilingue”:
viene introdotta la facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l’iscrizione o il deposito in apposita sezione del registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità eurpee con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in altra lingua non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono essere avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
In definitiva:
E’ necessario quindi provvedere ad aggiornare i siti internet e le firme delle e-mail delle società di capitali onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.2630 c.c.
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