Di seguito le principali disposizioni in vigore da oggi Lunedì 23 marzo 2020 e valide fino al 3 aprile 2020.
1) Tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese.
Per le attività commerciali rimane in vigore quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 (le quali sospendevano le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessità).
2) E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (non è consentito il rientro al domicilio).
3) Le attività sospese, come indicato al punto 1), possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
5) Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Cit .Circolare Dexio 2020
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