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ADEMPIMENTI FISCALI  ·  NEWS

FATTURA ELETTRONICA: LO SDI CAMBIA LE REGOLE. EVITA GLI SCARTI!

By Commerciale 

Da oggi lo SDI si aggiorna e cambia le specifiche tecniche in merito alla compilazione dei tracciati record XML.

Ecco cosa cambia:

Nuovo tracciato XML

Fattura elettronica, dal 1° ottobre 2020 diventa operativo il nuovo e più evoluto tracciato XML.
A cambiare sono le regole tecniche per la creazione dei file elettronici delle Fatture elettroniche che conterranno informazioni più specifiche e dettagliate contenute nella versione 1.6.1 delle specifiche tecniche presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per saperne di più clicca sul link :
Agenzia delle Entrate – specifiche tecniche FA versione 1.6.1

Obbligatorio adeguarsi entro il 1 gennaio.

Dal 1° ottobre in via facoltativa, con obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2021, diventano operativi i nuovi schemi ed i nuovi controlli, per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”.

Fino al 31 dicembre 2020 il SdI accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi.

Per chi utilizza Passepartout, l’aggiornamento al nuovo tracciato XML verrà effettuato automaticamente con l’ aggiornamento all’ultima versione del programma. Non c’è fretta abbiamo tempo per adeguarci fino al 31/12. Nei prossimi giorni pubblicheremo sul blog le specifiche dettagliate per come ci stiamo organizzando per effettuare gli aggiornamenti Mexal.

Le novità per le partite IVA

Sono i codici Natura ed i codici Tipo Documento a diventare più dettagliati a partire dal 1° ottobre 2020, data di debutto delle nuove specifiche tecniche per la compilazione della fattura elettronica.

Cambia lo schema relativo alla predisposizione delle fatture ordinarie, semplificate così come quelle transfrontaliere, con il venir meno – a titolo di esempio – dell’obbligo di indicare l’importo dell imposta di bollo pagata, all’interno del campo DatiBollo.

All’interno della sezione Dati Generali Documento, debuttano le nuove e più dettagliate codifiche relative alla ritenuta, con l’introduzione dei seguenti codici:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

A cambiare sono anche i codici TipoDocumento, che classificano per l’appunto la tipologia di fattura trasmessa al SdI.

Nuove tipologie operazioni

Ecco i 18 codici specifici, utili al fine di individuare nell’immediato la tipologia di operazione, che sarà possibile indicare in fattura a partire dal 1° ottobre 2020:

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Per qualsiasi ulteriore informazione, ti consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

Nuovi codici natura operazione

Guardando ai codici Natura per le operazioni esenti IVA, dal 1° ottobre 2020 si passa da 7 a ben 24 valori, cioè:

  • N1 escluse ex art.15
  • N2 non soggette (non più valido dal 1 Gen 2021)
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72
  • N2.2 non soggette – altri casi
  • N3 non imponibili (non più valido dal 1 Gen 2021)
  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 esenti
  • N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 1 Gen 2021)
  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi
  • N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

Fonte informazione : Money – Fisco e tasse.


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